Dimora, residenza e domicilio: facciamo un po’ di chiarezza

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Chi non si è mai interrogato sull’effettiva differenza sussistente fra questi termini scagli la prima pietra! Da un anno a questa parte – a colpi mensili di Dpcm – le parole “residenza”, “dimora” e “domicilio” risuonano costantemente alla tv, sui quotidiani e nei social. Ognuno di noi ha dovuto, per necessità o semplice curiosità, misurarsi con una terminologia che a volte può sembrare non sempre chiara e diretta, lasciando adito a dubbi. Infatti, sebbene nel linguaggio comune queste parole siano spesso utilizzate in maniera indistinta e confusa, ognuno di questi vocaboli ha un proprio significato giuridico e indica un luogo preciso, comportando regole e finalità variabili. Oggi vogliamo fare un po’ di chiarezza sul tema spiegandovi meglio quali sono queste differenze, sperando che queste informazioni possano tornarvi utili.

Parlando di persone fisiche, la nostra “bocca della verità” è l’art 43 del Codice Civile, il quale fornisce una stringata definizione di questi termini. Iniziamo proprio da quello che desta più problematiche alla luce degli attuali Dpcm: LA DIMORA o ABITAZIONE. Con riferimento a questa, l’articolo nulla specifica, ma la legge generalmente intende il luogo dove una persona abita. La dimora può essere abituale o temporanea. Nel primo caso la permanenza nel luogo è volontaria, non occasionale e non transitoria. Qui il soggetto sceglie di abitare stabilmente, svolgendo con consuetudine le normali attività di vita e sociali. Vi è quindi compresenza di un elemento oggettivo – il fatto di alloggiare stabilmente – ed uno soggettivo – la volontà di farlo. Nel caso di dimora temporanea invece la persona in questione vi alloggia in via momentanea, per motivi familiari, di studio o di lavoro. Facciamo un esempio pratico: se uno studente universitario o lavoratore – che per comodità chiameremo Andrea – vive abitualmente a Belluno con la famiglia, ma per motivi di studio o lavoro deve prendere in locazione temporanea un appartamento a Roma, non cambierà per questo la sua dimora abituale, se non lo vuole egli stesso. Se Andrea, pur avendo un contratto che si protrae per più di un anno (perché ad esempio intende conseguire una laurea triennale o magistrale) torna alcune volte e per periodi brevi o lunghi a Belluno, l’indirizzo della casa in questa città resterà il luogo ove la sua dimora abituale è ubicata. Nel caso invece in cui la dimora a Roma si configuri come una soluzione permanente scelta dal ragazzo e non più temporanea (perché ad esempio Andrea, dopo gli studi, ha trovato un lavoro stabile a Roma ed intende vivere lì), questa non può più essere considerata temporanea ma diviene abituale, con conseguenze in tema di residenza. 

La dimora è “il luogo dove una persona abita”

Parliamo allora adesso proprio di quest’ultima. Ai sensi dell’art 43 Codice Civile comma secondo, LA RESIDENZAè nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”. Anche se residenza e dimora sembrano quindi coincidere, questi due termini comportano alcune differenze. Se la dimora è infatti il luogo in cui una persona vive stabilmente e la sua scelta non richiede adempimenti giuridico-amministrativi, la residenza è quel dato – attestante ciò – che viene inserito nei registri dell’Anagrafe del Comune di abitazione stabile e quindi facilmente verificabile in qualsiasi momento. Il nostro ordinamento prevede l’obbligo di dichiarare la propria residenza, se ciò non avviene le conseguenze possono essere penali, civili e amministrative; con esclusione di sanzioni penali nel caso di mancata dichiarazione di “cambio di residenza”. La registrazione viene effettuata presso il Comune interessato, con conseguente verifica da parte della polizia. Anche nel caso di trasferimento della residenza all’estero per più di 12 mesi scattano alcuni obblighi: occorre iscriversi all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero). Ma quali sono gli effetti della dichiarazione di residenza? Davvero molti! Questa infatti rende possibili: l’accesso ai servizi demografici (richiesta e ricezione di certificati anagrafici) ed elettorali; l’adempimento di tutte le formalità legate al matrimonio; la scelta del medico di famiglia; la competenza territoriale degli uffici giudiziari e la ricezione di atti giudiziari. Tornando al nostro amico Andrea e al suo nuovo e stabile (che fortunato!) lavoro a Roma, ribadiamo quanto detto: dovrà, a seguito del cambio di dimora abituale, fare anche il cambio residenza.

la residenza “è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”

art. 43 del Codice Civile

Da ultimo, parliamo del DOMICILIO, definito dalla legge come il “luogo in cui [un soggetto] ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi” (art 43 cc). Facendo alcuni esempi: è lo studio legale per l’avvocato; lo studio medico per il dottore; l’impresa per l’imprenditore; la casa nella città universitaria di Roma per lo studente Andrea. Il domicilio non ha quindi per forza carattere di stabilità perché è correlato ad interessi specifici di ognuno, anche temporanei e perlopiù dovuti a motivi di lavoro o studio. In aggiunta, non è necessaria la presenza fisica della persona nel domicilio, essendo sufficiente che in quel luogo vi sia la sede principale dei suoi affari e interessi (il cittadino americano che ha interessi in una città italiana può avere appunto il domicilio in Italia, anche se non ci ha mai messo piede e fa curare i propri affari da una persona terza). Contrariamente alla residenza, questo non va determinato con una pratica amministrativa, ma con una semplice dichiarazione espressa della persona ad enti, istituzioni o soggetti specifici che ne fanno richiesta. Il domicilio risulta essenziale per alcuni particolari adempimenti quali l’apertura della successione del defunto e il pagamento di somme di denaro al creditore. L’elezione di domicilio può essere generale o specifica: quella “classica” è quella appunto generica, di cui abbiamo parlato sopra; quella specifica riguarda invece singoli affari come l’elezione di domicilio presso il proprio avvocato per quanto riguarda le comunicazioni della causa giudiziaria, che a quest’ultimo devono essere recapitate. Può capitare che il domicilio coincida con la residenza e la dimora, ma ci sono anche casi in cui ciò non accade: si pensi al caso del nostro Andrea ancora studente che ha dimora e residenza a Belluno e domicilio a Roma. Da ultimo, occorre tenere a mente la distinzione fra domicilio e domicilio fiscale! Questi due termini non vanno infatti confusi, il secondo è tutt’altra cosa, è sempre fissato nel Comune di residenza anagrafica e definisce qual è l’ufficio competente ai fini del controllo fiscali e per la notifica di atti fiscali e accertamenti.

il domicilio è il “luogo in cui [un soggetto] ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”

art. 43 del Codice Civile

Da quanto sinora visto, tra tutti, il concetto di abitazione – in entrambe le sue forme – è il più elastico e contrariamente a quelli di domicilio e residenza non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Proprio per questo, è quello che recentemente ha destato più problemi relativamente alla sua portata interpretativa. Stando a quanto dettato dai decreti ministeriali sulle misure di contrasto alla pandemia, anche per chi non è ancora munito del recente Green Pass che permette di spostarsi in regioni rosse o arancio (decreto “riaperture” in vigore dal 26 aprile) è sempre consentito – nelle zone a più alto rischio di contagio – il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, comprese le seconde case ubicate dentro e fuori regione (salvo specifiche disposizioni regionali limitative in materia). Ma cosa si intende qui per abitazione? È consentito andare a trovare il ragazzo o la ragazza, il partner o la partner non convivente, la nonna o il nonno qualora da questi siamo soliti intrattenerci alcuni giorni, non violando il divieto che impedisce queste visite salvi i motivi di necessità, lavoro o salute? Bella domanda! Sul punto occorre consultare le FAQ (Frequently Asked Questions) della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, sino a prima delle recenti modifiche dettate dal decreto “riaperture”, per abitazione intendevano anche i luoghi dove spendiamo alcuni giorni per motivi di lavoro, studio o “altre esigenze” non ben determinate. Sul punto, il Ministero faceva un esempio: “le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si ritrovano con lui/lei con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per raggiungere tale abitazione”. Questo approccio, forse volutamente elastico, lasciava però molti dubbi. Al momento, il sito è in aggiornamento per adeguarsi alle nuove disposizioni e fornire indicazioni più dettagliate agli utenti.

Nell’indecisione, è sempre meglio adottare un comportamento cauto e consapevole dei rischi pandemici, valutando l’effettiva necessità di una visita fuori porta: nonostante non manchino orientamenti giurisprudenziali che condannano le restrizioni di questi Dpcm, restano voci isolate! 

FONTI

Codice Civile. Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262. Aggiornato D.Lgs. 26 ottobre 2020, n.147.

Codice di Procedura Civile. Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 in G.U. 28 ottobre 1940. Aggiornato D.L. 28 ottobre 2020, n.137.

Matricardi, A. (2021). Dimora: la guida completa: definizione, normativa di riferimento e tipologie. Altalex. Retrieved April 8, 2021, from https://www.altalex.com/guide/dimora 

Concas, A. (2018), La differenza tra dimora, domicilio e residenza. Diritto.it. Retrieved April 8, 2021, from https://www.diritto.it/la-differenza-dimora-domicilio-residenza/

Torrente, A., Schlesinger P. (2015). Manuale di diritto privato (22nd ed., pp. 122-124). Milano: Giuffrè Editore.

Governo Italiano, Presidenza del Consiglio dei Ministri. (2021). COVID-19 – Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo. Retrieved April 8, 2021, from https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone 

Caiulo, M. (2021). Covid, la sentenza del giudice di Reggio Emilia: “Dpcm anti-pandemia incostituzionali”. Agenzia DiRE. Retrieved April 8, 2021, from https://www.dire.it/11-03-2021/611193-covid-la-sentenza-del-giudice-di-reggio-emilia-dpcm-anti-pandemia-incostituzionali/ 

Credits: photo by Scott Webb on Unsplash

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